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Marcatura CE dei giocattoli artigianali. Come e quando va applicata.
18/03/2018
Consigli per le crafterBebuù non vende proprie creazioni ma tiene a cuore che tutte le creazioni vendute sul portale da artigiani e makers siano originali, realizzati con cura e soprattutto siano sicuri per le persone cui sono destinati, soprattutto quando sono rivolte ai bambini.
Qualche mese fa, chiacchierando dell'argomento con alcune nostre creative, è venuta fuori la nebulosa di dubbi che avvolge l'argomento e così, grazie a Rebecca di Cucicreando, che ci ha presentato, abbiamo avuto l'occasione di "incontrare" alcuni consulenti della Quasar srl, una società di consulenza esperta in Marcatura CE, sistemi di gestione e consulenza di direzione.
Insieme alla Quasar abbiamo deciso di realizzare una rubrica dedicata appunto alla marcatura CE dei prodotti destinati ai più piccoli.
Ecco il primo articolo!
La presunzione di conformità
La marcatura CE che si appone sul prodotto, unitamente ad una dichiarazione di conformità accompagnatoria, offre la ragionevole certezza che un prodotto è adeguato al livello minimo di sicurezza, salubrità e rispetto ambientale in relazione all’utilizzo previsto.
I requisiti minimi che i prodotti devono avere non sono definiti dal fabbricante, ma dalla legge stessa e/o dalle norme armonizzate in essa richiamate.
Il fabbricante attesta, sotto la sua responsabilità, il rispetto di tali requisiti avendo attuato strumenti di verifica, controllo e fabbricazione adeguati.
Il prodotto immesso sul mercato con questa procedura è definito con presunzione di conformità, ossia si presume che il produttore/fabbricante/realizzatore che appone la marcatura CE abbia attuato tutte le misure necessarie a garantire che il giocattolo di stoffa sia sicuro per l’utilizzatore finale.
Ma i giocattoli di stoffa devono o NON devono essere marcati CE?
I Passaggi chiave
Vediamo in breve quali sono i passaggi:
- per prima cosa dobbiamo capire se il nostro prodotto è REALMENTE un giocattolo oppure no - se può essere usato come giocattolo allora lo è, anche se non è il suo uso principale!- ad esempio le clip per ciuccio a forma di animaletto non sono considerate giocattoli ma hanno altre normative di riferimento
- se è un giocattolo, allora va marcato CE
- verifichiamo la disponibilità di regole tecniche normate per la valutazione della famiglia di prodotto (ad esempio i quiet book) considerando anche l’attribuzione di fascia d’età (es. 0-3 anni)
- individuiamo ed analizziamo i rischi connessi con il prodotto e il suo utilizzo – ad esempio rischio di soffocamento per ingestione di parti applicate come i bottoni etc. e definiamo come teniamo sotto controllo tali rischi – ad esempio con doppie cuciture
- decidiamo se è necessario ricorrere ad un laboratorio esterno per fare le prove (attenzione! Spesso non è necessario!) – ad esempio di trazione per verificare la tenuta dei bottoni
- eseguiamo le prove che norme generiche, analisi dei rischi ed eventuali norme armonizzate richiedono
A questo punto dobbiamo produrre i nostri giocattoli con certe regole ed attenzioni (semplici ed identificate da noi!) e marcarli CE
Norme e leggi di riferimento
Ma entriamo nel dettaglio dei riferimenti normativi:
DIRETTIVA Europea
Sicurezza Giocattoli 2009/48/CE
Recepita in Italia con D.Lgs.54 /2011
Norme e leggi di riferimento
Nato come recepimento della direttiva Europea sui giocattoli, il D.Lgs.54/2011 è una legge generale – QUINDI OBBLIGATORIA IN ITALIA - per tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Per ogni tipologia di prodotto è necessario poi seguire le norme tecniche armonizzate che specificano i requisiti di presunzione di conformità (art.11 del D.Lgs.54/2011).
La norma armonizzata è una specificazione tecnica adottata dall'ente di normazione europeo sulla base di un mandato della Commissione CE. Tale norma definisce le caratteristiche di sicurezza dei prodotti e le prove di verifica relative. Viene definita "armonizzata" , quando i riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE). Il rispetto delle norme tecniche armonizzate è di fatto obbligatorio per poter apporre la marcatura CE
Citiamo alcune norme tecniche armonizzate di riferimento per i giocattoli di tipo artigianale, tale elenco non è esaustivo:
EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli - Proprietà meccaniche e fisiche : specifica i requisiti e i metodi di prova per le proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli
EN 71-2 Infiammabilità – specifica le categorie di materiali infiammabili proibiti per tutti i giocattoli e i requisiti relativi all’infiammabilità
EN 71-3 Migrazione di alcuni elementi –Specifica i requisiti e i metodi di prova per la migrazione di alluminio, antimonio, arsenico etc.
Attenzione alla definizione di giocattolo: elemento nuovo dell’attuale normativa rispetto alla precedente 88/378/EEC è la formulazione «in modo esclusivo o meno», che è stata aggiunta per indicare che il prodotto non dev’essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio, portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto così come i sacchi nanna a forma di morbidi peluche).
L’allegato I del D.Lgs.54/2011 riporta un elenco dei prodotti espressamente NON CONSIDERATI Giocattoli e pertanto non soggetti a questa legge, ma eventualmente ad altre specifiche norme di settore.
Quindi per rispondere alla domanda di cui sopra, è necessario verificare PRIMA DI TUTTO se il mio prodotto rientri o meno nella categoria “GIOCATTOLI” e se la risposta è SI, il prodotto deve essere marcato CE.
Hai dubbi o domande? Scrivi tutto nei commenti qua sotto oppure contatta la Quasar agli indirizzi di seguito riportati.
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